La Nuova Sardegna

Nuoro

Abbanoa: no ai conguagli? Impugniamo la sentenza

di Valeria Gianoglio
Abbanoa: no ai conguagli? Impugniamo la sentenza

Il gestore del servizio idrico parte all’attacco dopo la causa persa in tribunale Ma dal Nuorese intanto si prepara la class action per chiedere i rimborsi

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NUORO. Da un lato Abbanoa, che annuncia decisa «Impugneremo la sentenza del giudice di pace di Nuoro che ha annullato due fatture relative ai conguagli regolatori» e ricorda che altre sentenze, invece, le hanno dato ragione. Dall’altra gli utenti del servizio idrico che in questi ultimi giorni, dopo la notizia della prima causa-pilota sul tema vinta in provincia di Nuoro, stanno dando mandato all’avvocato Claudio Solinas per far partire una class-action e ottenere, sul filone della sentenza nuorese, non solo l’annullamento delle fatture ma anche il rimborso delle eventuali rate già pagate. La questione dei conguagli e delle fatture per le cosiddette “partite pregresse”, insomma, sta continuando a scatenare prese di posizione, interventi, polemiche e anche nuovi ricorsi alla giustizia. Sono decine, infatti, i residenti di Nuoro e del resto dell’isola che hanno preso contatti con il legale barbaricino per far causa ad Abbanoa sul tema conguagli. Solo per restare agli ultimi giorni, si sono fatti avanti utenti di Sassari, Ozieri, ma anche dell’Oristanese. Chiedono, oltretutto, il rimborso di quello che hanno già sborsato e lo chiedono sulla base dello stesso principio che è stato accolto in pieno dal giudice di pace di Nuoro, Salvatore Fois: l’utente deve pagare per i consumi effettuati e deve pagare nel momento in cui li effettua, essendo pienamente consapevole della tariffa che gli viene applicata.

Abbanoa, dal canto suo, ricorda che «i conguagli regolatori sono insiti nel sistema tariffario», e che sono disciplinati a livello regionale dall’ex Autorità d’ambito. Ma in realtà, la causa vinta dall’avvocato Solinas, e i motivi che poi sono stati accolti in pieno dal giudice nelle motivazioni della sua sentenza, bacchettano anche il sistema e le disposizioni dell’Autorità d’ambito.

«La disposizione dell’Autorità d’ambito – ricorda, infatti, l’avvocato Solinas – ha alterato l’equilibrio contrattuale, violato i principi di buona fede e correttezza comportamentale nell’ambito di un contratto di somministrazione, la cui disciplina prevede tassativamente, perché tipizzata dal legislatore, che l’utente debba esclusivamente pagare per i consumi effettuati». Abbanoa, tuttavia, è convinta delle sue ragioni e ribadisce che «la dicitura nelle fatture “partite pregresse 2005-2011”, è riferita a una precisa disposizione dell’Autorità, che ha voluto in questo modo sottolineare il periodo entro il quale il gestore ha calcolato il mancato adeguamento del sistema tariffario ai propri costi. Com’è noto, negli anni passati in Italia, a differenza di tutta l’Europa, le tariffe dell’acque sono state più basse di quanto dovuto, tanto da non consentire alle aziende di realizzare quegli investimenti di cui il sistema idrico aveva urgente necessità. In Sardegna è successo addirittura di peggio, perché purtroppo l’applicazione in passato di una tariffa inferiore rispetto alla media nazionale non ha consentito neppure di coprire i costi operativi di gestione».

Anche per queste ragioni, dunque, Abbanoa annuncia che impugnerà la sentenza del giudice di pace di Nuoro. «Si tratta di un provvedimento isolato, che non fa giurisprudenza – spiega l’ente unico – al quale fanno da contrappeso altri provvedimenti di giudici di pace che invece confermano la legittimità dei conguagli regolatori». «Gli utenti hanno ragione da vendere e daremo battaglia in un eventuale appello e presso la Corte di Cassazione, se fosse necessario – annuncia, dal canto suo, l’avvocato nuorese Claudio Solinas – per di più la richiesta di Abbanoa, che è del tutto prescritta per le partite dal 2005 al 2011, si traduce in una modifica della prestazione dovuta all’utente del servizio idrico, e dunque in un atto intollerabile, illegittimo. Un vero e proprio sopruso di chi utilizza la propria posizione dominante a discapito del contraente più debole, che non ha possibilità di scelta dal momento che il servizio idrico viene erogato in regime monopolistico».

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