Il giudice di pace ha disapplicato il saldo retroattivo
SASSARI. Violazione di legge ed eccesso di potere nella delibera 18/2014. Pochi sanno che a dicembre il tribunale di Sassari ha disapplicato, esercitando un potere stabilito dalla legge del 1865 sul...
SASSARI. Violazione di legge ed eccesso di potere nella delibera 18/2014. Pochi sanno che a dicembre il tribunale di Sassari ha disapplicato, esercitando un potere stabilito dalla legge del 1865 sul contenzioso amministrativo, il provvedimento di Abbanoa sul conguaglio in bolletta. Dopo avere bacchettato la società, la sentenza ha dato ragione a un utente che aveva ricevuto un “conguaglio regolatorio” per gli anni 2005/2011. Ma il caso particolare potrebbe diventare generale se il verdetto sarà confermato anche negli altri gradi di giudizio.
La sentenza 674/15 di Barbara Cossu, giudice di pace, accoglie integralmente le richieste di Ignazio P., 72 anni, di Alghero. L’uomo, assistito dall’avvocato Franco Dore, contestava una bolletta da capogiro e chiedeva che il giudice dichiarasse la insussistenza di un suo obbligo nei confronti di Abbanoa. Solo in subordine, Ignazio P. chiedeva che venisse dichiarato prescritto il debito relativo alle annualità precedenti al 2010. Ma il giudice di pace ha accolto integralmente la prima richiesta e lo ha fatto dopo avere censurato il comportamento di Abbanoa sotto il profilo amministrativo.
La prima argomentazione del giudice riguardava l’onere della prova che spetta al presunto creditore e che invece, si legge nella sentenza, Abbanoa non ha onorato. «I dati esposti nella fattura non sono utilizzabili – ha scritto il giudice –. A tale inutilizzabilità consegue la assoluta mancanza di prova dell’asserito credito».
Ma è sotto l’aspetto della retroattività dei conguagli che la sentenza diventa pesante per Abbanoa. «I rapporti tra il gestore e l’ente d’ambito sono disciplinati dalla convenzione di affidamento stipulata il 22 febbraio 2012 – scrive il giudice –. Con tale atto il gestore si è obbligato all’osservanza non soltanto delle convenzioni e dei patti in esso previsti, ma ovviamente anche al rispetto delle norme che disciplinano la materia». Con il conguaglio, si legge nella sentenza, Abbanoa ha violato il principio di irretroattività che discende direttamente dall’articolo 11 delle preleggi «ed è derogabile unicamente per effetto di una disposizione di legge pari ordinata».
Oltre a dichiarare «illegittima la pretesa» di pagamento dal singolo utenteo, e avere stingmatizzato l’eccesso di potere e la violazione di legge della società, la giudice Cossu ha anche esercitato il potere (stabilito dalla legge sul contenzioso amministrativo 2248/1865 e successive modifiche) di disapplicare un atto amministrativo: in questo caso la delibera 18 del 26 aprile 2014 di Abbanoa, quindi.