La Nuova Sardegna

Il giudice boccia i conguagli Abbanoa

di Mauro Lissia

Il tribunale di Nuoro: sono illegittimi, violano il principio di irretroattività

3 MINUTI DI LETTURA





CAGLIARI. L’integrazione delle tariffe per il servizio idrico, applicata sui consumi pregressi già fatturati, non è legittima perché viola il principio di irretroattività degli atti amministrativi, i principii del rapporto negoziale e il principio di affidamento e la regola della buona fede nell’esecuzione del contratto, che non può essere modificato unilateralmente. In altre parole: gli utenti non devono pagare a distanza di anni ciò che hanno già pagato a tempo debito, i cosiddetti conguagli regolatori sono illegittimi. A stabilirlo è il giudice Nina Pinna, del tribunale civile di Nuoro, nell’ordinanza con la quale ha accolto il ricorso dello studio legale Ballero per conto dello stabilimento balneare cagliaritano Il Lido e ha condannato Abbanoa a restituire 16.417 euro che i titolari dell’attività commerciale avevano pagato a titolo di acconto sui conguagli regolatori riferiti ai consumi degli anni 2005-2011. Il provvedimento, depositato ieri, segue a ruota un’altra ordinanza di contenuto analogo dell’8 aprile 2017 sempre del tribunale di Nuoro e sembra mettere un punto fermo su una questione aperta da anni, con Abbanoa impegnata a sanare le criticità di bilancio grazie ai rincari sui consumi passati degli utenti. Nelle otto pagine dell’ordinanza il giudice Pinna passa in rassegna le ragioni addotte dalla società concessionaria del servizio idrico integrato, conferma che la determinazione delle tariffe sui consumi dell’acqua è affidata all’Aeegsi - Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico - ma esclude «che il potere dell’Autorità di definire le componenti di costo per la determinazione della tariffa del servizio idrico secondo il principio del recupero dei costi, comprenda la possibilità di applicare, tramite una valutazione ex post, un’integrazione tariffaria commisurata a consumi già effettuati».

Scrive il magistrato - citando una decisione del Tar Umbria del 2011 - che le tariffe possono essere modificate «solo per il futuro, consentendo di evitare il procrastinarsi del disequilibrio e non anche di evitare gli effetti negativi che ormai si sono prodotti nel passato». Appena dieci giorni fa le stesse valutazioni sono state espresse in una sentenza firmata dal giudice di pace di Sanluri Paola Maria Grazia Mameli, che ha dato torto ad Abbanoa in una controversia sorta con la Sarda Veicoli & C. Sas, patrocinata dallo studio Ballero, su una fattura di 2930 euro relativa a consumi pregressi. Il giudice ha annullato la fattura di Abbanoa e ha condannato la società in house della Regione a versare mille euro per le spese del giudizio allineandosi alle valutazioni dei giudici togati di Nuoro, che nei prossimi mesi dovranno esaminare numerosi altri ricorsi presentati da utenti che non vogliono accettare la “gabella” postuma imposta da Abbanoa e sdifesa, con costi legali elevatissimi, in ogni sede giudiziaria dell’isola.La questione dei conguagli integrativi è vecchia di anni ed è stata fra l’altro al centro di un braccio di ferro giudiziario tra Abbanoa e l’Adiconsum, l’associazione dei consumatori da sempre schierata in difesa di chi non era disposto a vedersi modificare le condizioni economiche di un servizio pubblico anni dopo la stipula del contratto. Abbanoa ha sempre sostenuto di aver applicato nei primi anni di attività tariffe insufficienti a coprire i costi del servizio, personale e impianti, finendo così per accumulare un passivo disastroso. Il tentativo di correggere quell’errore è stato valutato a corrente alternata da autorità varie e tribunali, ma ora la situazione sembra esserci chiarita definitivamente.

Primo piano
La storia 

Il racconto di una commessa: «Pagata solo 3,50 euro l’ora per lavorare nei festivi»

Video

Rissa furibonda fuori da un locale a Sassari, le impressionanti immagini della notte di follia

Le nostre iniziative