Fratelli comproprietari divisi sulle assegnazioni
Un familiare vorrebbe decidere: o un accordo o ci pensa il giudice
Egregio Avvocato, siamo i proprietari di ¼ pro indiviso di alcuni appartamenti. Si era rimasti d'accordo tra fratelli che alla morte dei nostri genitori, ognuno di noi avrebbe avuto un alloggio, gli altri sarebbero stati venduti. Un fratello si è arrogato il diritto di decidere quando dare o assegnare gli appartamenti agli altri fratelli già comproprietari. Cosa possiamo fare per entrare in possesso della nostra proprietà?
La devoluzione del patrimonio di un defunto ai legittimi eredi è un'esigenza che la legge disciplina per evitare i conflitti tra più persone che sono chiamate a ricevere l'eredità. L'intesa raggiunta tra i quattro fratellinon è ammessa dalla legge che, al contrario, fissa il divieto di patti successori all'art. 458 cod. civ. in forza del quale sono nulle, ossia prive di forza vincolante, le convenzioni con le quali taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta. La ragione del divieto risiede nell'impossibilità di decidere anticipatamente le sorti di un patrimonio che ancora non è disponibile poiché è ancora in vita il legittimo proprietario.
In mancanza di testamento, quindi, la legge prevede che la devoluzione dell'asse ereditario venga divisa tra tutti i legittimi eredi secondo un principio di parità delle quote tanto che l'art. 566 cod. civ. stabilisce la successione in parti uguali dei figli ai loro genitori. Fermo restando la nullità dell'accordo assunto prima della morte dei genitori e in assenza di un'attuale intesa per dividere il patrimonio in via bonaria, occorrerà rivolgersi al giudice per procedere alla divisione giudiziaria della comproprietà sorta a seguito dell'apertura della successione.
In particolare, il fratello "prepotente" non avrà diritto di decidere arbitrariamente quanto assegnare agli altri fratelli ma sarà il giudice, ai sensi dell'art. 713 cod. civ, a sciogliere la comunione pro indiviso ed a procedere alla sua divisione. Si segnala che, qualora troviate un accordo per la divisione del patrimonio anche attraverso l'ausilio di un professionista, il procedimento giudiziale sarà più snello in quanto il nuovo art. 791-bis c.p.c. consente che il giudice nomini un avvocato o un notaio per effettuare le operazioni di divisione. Prima di ricorrere alla Giustizia è, dunque, opportuno cercare un accordo giusto. (Avv. Giuseppe Bassu)