Lo Stato non può rifiutare certi “regali”
La crisi economica e l’alta tassazione sulla proprietà stanno provocando un aumento delle rinunce a case e terreni
Molti anni fa ho ricevuto per successione ereditaria una quota di alcuni terreni in agro di un paese del Sassarese. Nell’asse ereditario figuravano una serie di piccoli appezzamenti di terreno identificati esclusivamente in Catasto, ma senza riferimenti fisici sul terreno. Vista la difficoltà di identificare gli eventuali occupanti di tali aree e la minima ricaduta economica derivante da una eventuale vendita, vorrei eliminare dalla mia proprietà questi mappali. Per questo scrivo ai notai dell’Ufficio studi del Consiglio notarile. Mi rivolgo a voi perché vorrei avere un vostro autorevole suggerimento per eliminarli dalla mia proprietà visto che, sebbene in piccola quantità, cumulano nei miei redditi.
Gentile lettore, la rinuncia al diritto di proprietà sino a pochi anni fa era considerata un caso di scuola, oggetto di interesse esclusivamente teorico per la tendenziale rinunziabilità a qualsivoglia diritto, ma attualmente, a causa della forte crisi economica e dell’alta tassazione sulla proprietà, sta assumendo una inaspettata rilevanza pratica.
Nel nostro ordinamento la rinuncia al diritto di proprietà comporta l’acquisto dell’immobile in capo allo Stato ai sensi dell’articolo 827 del codice civile. Si tratta di un acquisto a titolo originario, che costituisce effetto solo indiretto e mediato della rinunzia, e che trova fondamento nella legge.
Secondo l’opinione preferibile la rinunzia alla proprietà ha natura di negozio unilaterale non recettizio, per il quale è da escludersi un potere di rifiuto da parte dello Stato. L’atto in questione deve avere forma scritta ed è soggetto a trascrizione ai sensi dell’articolo 2643, n. 5 del codice civile.
Per questa ragione dovrà trattarsi di atto pubblico o scrittura autenticata dal notaio o altro pubblico ufficiale a ciò legittimato. Sotto il profilo teorico il riferimento agli effetti di cui all’articolo 2644 codice civile risulta incoerente rispetto al carattere puramente abdicativo della rinunzia.
Quanto alle modalità di trascrizione, sembra preferibile la tesi secondo la quale la rinunzia, stante la suddetta natura abdicativa, debba essere trascritta unicamente contro il rinunziante (sul quale peraltro graveranno le spese dell’atto essendo improbabile che le assuma lo Stato).
Ufficio studi del Consiglio notarile dei distretti riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania