La Nuova Sardegna

Sassari

Arriva mezzo palco? Il committente pagherà di meno

Gentile Avvocato Bassu, ho stipulato un contratto per il trasporto di attrezzature per un concerto dalla Sardegna alla Puglia. È stata inserita una clausola di questo genere: «clausola penale: in...

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Gentile Avvocato Bassu, ho stipulato un contratto per il trasporto di attrezzature per un concerto dalla Sardegna alla Puglia. È stata inserita una clausola di questo genere: «clausola penale: in caso di ritardo nel trasporto della merce, il trasportatore è tenuto a versare la somma di euro 400». Purtroppo a causa di un guasto ad uno dei due tir che trasportava la copertura dei palchi, la consegna è slittata di un giorno. L’altro camion è arrivato a destinazione e il palco è stato allestito (senza tettoia), su decisione degli organizzatori. Il giorno seguente è stato tutto perfezionato per l’evento della serata. Devo pagare l’intero ammontare della somma?

L’esecuzione di un contratto deve avvenire secondo le modalità e i tempi indicati dal programma pattuito di modo che eventuali difformità rendono inesatto l’adempimento con conseguente risarcimento del danno. La funzione della clausola penale è rendere certa la misura del ristoro in caso di inadempimento o di ritardo. Nel caso rappresentato, il camion contenente la struttura portante del palco è giunto a destinazione nei tempi pattuiti e non pare dunque sussistere l’ipotesi di inadempimento o ritardo bensì un adempimento parziale che, ai sensi dell’art. 1181 cod. civ., infatti, è stato accettato dagli organizzatori – committenti, i quali hanno comunque allestito il palco.

È possibile, inoltre, individuare l’interesse di chi ha commissionato i lavori nel trasporto e allestimento del palco per l’evento che si sarebbe tenuto il giorno seguente, evento che si dichiara perfettamente riuscito.

Non pare essersi leso alcun interesse sicché, nella malaugurata ipotesi di un contenzioso, sarà anche possibile chiedere la diminuzione dell’entità della somma per garantire l’equilibrio contrattuale. L’art. 1384 cod. civ. prevede la possibilità di chiedere al giudice la riduzione della clausola penale, determinandola secondo equità, quando la prestazione è stata eseguita in parte. Dunque la somma indicata non pare essere dovuta, almeno per intero, in quanto la prestazione è stata adempiuta tempestivamente e in ogni caso l’entità della stessa clausola appare eccessiva rispetto all’interesse degli organizzatori che parrebbe essere stato regolarmente soddisfatto. (Avv. Giuseppe Bassu)

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