La precaria elezione di un super amministratrore
Avvocato Bassu, mi rivolgo a lei perché vorrei un chiarimento su un tema spesso trattato in questa rubrica. Come funziona la nomina di un amministratore di un supercondominio (3 palazzi)? Da noi l’amm...
Avvocato Bassu, mi rivolgo a lei perché vorrei un chiarimento su un tema spesso trattato in questa rubrica. Come funziona la nomina di un amministratore di un supercondominio (3 palazzi)? Da noi l’amministratore è stato nominato circa 3 mesi fa senza il quorum necessario ma sono trascorsi più di sei mesi. È possibile che qualcuno impugni la delibera considerando che molti condomini non sanno nemmeno che esista l’amministratore perché non sono stati avvisati dato che abitano fuori?
La regola sulla formazione della volontà condominiale non muta in base alla tipologia di condominio, dovendo sempre essere garantita la trasparenza e la democraticità delle decisioni.
Anche nell’ambito del supercondominio trova applicazione l’art. 1136 c.c. sulla base del quale l’amministratore deve essere eletto dalla maggioranza degli intervenuti, che rappresenti almeno metà del valore millesimale.
Qualora l’intero consesso condominiale decida di nominare un “superamministratore” sarà dunque necessario procedere a convocare l’assemblea e invitare tutti i partecipanti ad esprimere la loro preferenza.
La violazione dei quorum deliberativi non comporta, secondo la giurisprudenza più recente, la nullità della delibera ma la mera annullabilità che può essere lamentata da ciascun condomino davanti al giudice competente.
Il termine per proporre l’impugnazione è di 30 giorni, trascorsi i quali la delibera invalida acquista stabilità e il vizio che la riguarda viene sanato.
Occorre tuttavia evidenziare come il termine per impugnare inizi a decorrere per i condomini assenti dal momento in cui la delibera gli è stata comunicata mentre per quelli dissenzienti e/o astenuti decorre dalla data della deliberazione. Nel caso rappresentato, dunque, la mancata comunicazione della decisione espone la delibera ad uno stato di precarietà che potrà cessare solo a seguito dell’informazione idonea a far decorrere i termini di 30 giorni per impugnare la delibera.(Avv. Giuseppe Bassu)