Regali indesiderati o rotti? Ecco come rimediare
I consigli dell’Aduc per evitare di buttare i doni che non piacciono o per farsi rimborsare quelli arrivati danneggiati
Sassari Da Aduc arrivano i consigli su cosa fare se un regalo di Natale non piace o è rotto.
In caso di dono indesiderato c’è il diritto di recesso: per gli acquisti in presenza la legge non lo prevede, a meno che non sia stato pattuito al momento dell’acquisto. Per gli acquisti in negozio virtuale o fuori dai locali commerciali, ricorda l’Aduc, si può recedere entro 14 giorni dall’acquisto oppure dal giorno in cui si riceve il bene. Le spese di spedizione sono a carico di chi esercita il recesso. Se il venditore o produttore non è disponibile, occorre intimare il dovuto tramite una lettera raccomandata A/R di messa in mora o pec e fare una denuncia all’Antitrust per pratica commerciale scorretta. In mancanza di soddisfazione si può ricorrere al giudice di pace.
Se il regalo è difettoso o non corrisponde a quanto descritto in confezione e/o pubblicità, vale la garanzia legale di 2 anni a carico del venditore, che deve ripararlo o sostituirlo entro “tempi congrui”, da pattuire col cliente. Le eventuali spese di spedizione sono a carico del venditore. Oltre a questa c’è anche la garanzia del produttore, contrattuale, applicabile rispetto a quanto riportato sui fogli allegati all’acquisto.
Se il venditore o produttore non è italiano ma di un Paese dell’Unione europea, prosegue l’Aduc, è come se fosse in Italia (le pec valgono però solo in Italia). Col vantaggio che, in mancanza di soddisfazione, c’è una procedura più facile che non quella italiana del giudice. Se il venditore o produttore è in un Paese extra-Ue, verificato che non abbiano un ufficio in Italia o in altro Paese Ue (per cui varrebbe quanto sopra), è più complicato. Vale sempre l’intimazione con raccomandata A/R, ma in mancanza di risposta, pur rivolgendosi al giudice italiano, è difficile ottenere giustizia.