Caso Todde, ecco come la governatrice potrebbe difendersi in tribunale
Un parere legale che sta circolando in Regione in queste ore salverebbe la presidente dalla decadenza chiesta dal Collegio di garanzia elettorale
Sassari «Le sanzioni irrorate dal Collegio regionale di garanzia elettorale sono del tutto infondate e vanno annullate». Si chiude così uno dei pareri legali sul caso Todde che stanno circolando in queste ore negli ambienti della Regione.
Il documento, che riporta la firma dell’avvocato Vincenzo Iacovino, dello studio legale Iacovino & associati, ripercorre punto per punto le contestazioni avanzate dal collegio di garanzia elettorale alla governatrice Alessandra Todde. Si tratta di sei pagine A4 che almeno di primo acchito potrebbero smontare l’ordinanza di decadenza che pende sulla testa della presidente.
Il passaggio dirimente della bozza è sulla seconda dichiarazione che la presidente ha inoltrato al collegio, quella in cui Alessandra Todde ha dichiarato di non aver incassato (donazioni) e speso un euro per fare la campagna elettorale e che quindi ha attinto dai fondi del comitato del M5s. Secondo i legali che hanno preparato il documento, infatti, quella dichiarazione annullerebbe la precedente, cioè la prima versione della documentazione in cui Todde diceva di aver incassato e speso circa 90mila euro.
«Le spese commissionate e sostenute dal Comitato (elettorale) costituiscono un dato di fatto importante e dirimente, perché rende inapplicabile alla presidente la contestazione prevista dall’articolo 7 comma 6 e tutte le conseguenziali contestazioni formulate dal Collegio», si legge nel documento. Tradotto: la dichiarazione di spesa c’è e non è dunque ipotizzabile la decadenza. D’altronde il Collegio ha contestato alla governatrice la non conformità della dichiarazione di spesa e rendicontazione (e quindi significa che una dichiarazione è stata presentata).
E infine: «Alcuna decadenza o inadempienza può essere contestata all’eletta presidente. In ogni caso va sottolineato, contrariamente a quanto affermato dal Collegio (di garanzia elettorale, ndr), che per principio espresso dalla Cassazione la dichiarazione resa dall’eletta ha comunque un effetto sanante in quanto “l’atto di contestazione e diffida di cui all’art. 15 comma 8 della legge 515/93 consegue per l’incolpato la possibilità di sanare ab origine la condotta illecita previa presentazione “ora per allora” della dichiarazione mancata nel termine iniziale. Diffida che ha natura complessa, confluendo in esso sia l’accertamento della condotta, che resta cristallizzata al momento della mancata presentazione da parte del privato, “ora per allora”, della originaria prestazione ovverosia della dichiarazione sulle spese elettorali sostenute quale candidato della consultazione elettorale, sia la conseguente sanzione pecuniaria” (Cass. Civile Sez. IV 24.3.2021 n.8263)».