La Nuova Sardegna

Il Tar conferma la maxi multa a Prenotazioni24 per i biglietti dei traghetti

Il Tar conferma la maxi multa a Prenotazioni24 per i biglietti dei traghetti

L'agenzia che si occupa di vendere online i titoli di trasporto marittimo era stata sanzionata per 900mila euro dall'Antitrust

21 aprile 2022
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ROMA. Nessuna sospensione cautelare della multa da 900 mila euro per pratiche commerciali scorrette e condotte illecite inflitta a febbraio scorso dall'Antitrust a Prenotazioni24, l'agenzia che promuove, compara e rivende online biglietti di trasporto marittimo passeggeri attraverso i siti traghettilines.it, tirrenia-prenotazioni.it, traghetti-grecia.it e traghetti- sardegna.it.

L'ha deciso il Tar del Lazio con un'ordinanza con la quale ha respinto le richieste della stessa agenzia. Secondo l'Autorità, Prenotazioni24 ha attuato diverse pratiche commerciali scorrette e condotte illecite relative alle modalità di presentazione della società e delle caratteristiche dei servizi offerti. La prima pratica scorretta contestata e sanzionata sarebbe consistita nella conformazione grafica e contenutistica del sito internet tirrenia.prenotazioni.it, che si occupa della promozione e della rivendita di biglietti per conto di Tirrenia, tale da non rendere subito percepibile ai consumatori il fatto di essere riferibile e gestito esclusivamente da Prenotazioni24 e non dall'omonima compagnia di navigazione.

Con la seconda pratica scorretta l'Agcm avrebbe accertato che la società ha prospettato tardivamente al consumatore l'esistenza e l'importo di diritti di prenotazione. In più, l'Autorità avrebbe accertato condotte illecite relative all'addebito al consumatore di un'ulteriore fee, durante il booking online, in caso di scelta di un determinato mezzo di pagamento; infine è stata ritenuta scorretta la limitata accessibilità sui quattro siti aziendali delle condizioni generali di vendita praticate.

Il Tar ha considerato che allo stato «non si ravvisano i presupposti per l'accoglimento dell'istanza cautelare», rilevando in più che «non emergono, prima facie, profili di presumibile fondatezza delle censure dedotte con il ricorso, mentre, sotto il profilo del periculum in mora, non viene dedotta una situazione economica della ricorrente tale da impedire che al pregiudizio prospettato possa ovviarsi con la richiesta di rateizzazione della sanzione, allo stato non formulata». (ANSA).

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