Verande, agibilità, microappartamenti e sottotetti: ecco tutti gli abusi edilizi sanabili con il nuovo Salva-casa
Le novità introdotte dalla legge pubblicata il 27 luglio in Gazzetta ufficiale
Sassari Conoscere nel dettaglio a priori la portata del Salva-casa di Salvini, il provvedimento nazionale che consente di sanare abusi urbanistici ed edilizi, è praticamente impossibile. La nuova norma, infatti, a parte qualche preciso dettaglio su tende, pergole, sottotetti, dimensioni di monolocali e bilocali, e altezze minime per l’ottenimento dell’agibilità, interviene sul testo unico dell’edilizia apportando modifiche degli iter autorizzativi. Ed è proprio questo il passaggio più importante – vedi il caso della nuova visione sulla cosiddetta doppia conformità – che a cascata apre a una serie di possibilità che andranno valutate caso per caso, Comune per Comune.
Di seguito le novità alle norme più generali:
Tende da sole, pergole, incluse le bioclimatiche, entrano nel novero delle opere realizzabili in edilizia libera, cioè senza autorizzazione.
Le Vepa, le vetrate panoramiche, potranno essere installate, sempre in edilizia libera, in balconi, terrazzini e porticati, purché creino spazi stabilmente chiusi.
Cambi di destinazione d’uso Sono sempre consentiti, con e senza opere. Un esempio: un ufficio può essere trasformato in residenza, sia che abbia già le caratteristiche per diventare una casa sia nel caso ci fosse bisogno di realizzare stanze, bagni e tutte le opere necessarie per renderlo abitabile. I cambi di destinazione possono essere effettuati in zona A, B e C. Niente mutamenti in agro, dunque.
Microappartamenti Per avere un locale abitabile per una persona sono sufficienti 20 metri quadri (prima ne servivano 28); per due persone ne bastano 28 invece dei 38 necessari in precedenza.
Verande Per riuscire a sanare una veranda abusiva occorre un po’ di fatica e anche una buona dose di fortuna. Nel senso che dipende molto dalle norme previgenti nel Comune nel momento in cui è stata realizzata. Il Salva-casa ha introdotto una nuova speciale tipologia di sanatoria edilizia “minore” con la quale è possibile mettersi in regola con una versione più favorevole della cosiddetta doppia conformità. Si tratta di una sanatoria edilizia “minore” e semplificata nella quale occorre dimostrare che l’intervento realizzato sia conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, nonché ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione. E quindi occorre verificare se la veranda sia stata realizzata contestualmente ad un intervento edilizio più ampio titolato con Permesso di Costruire, e occorre dimostrarlo con preciso onere della prova, nell’ambito dello Stato Legittimo.
Altezze L’altezza minima del soffitto per ottenere l’agibilità passa dal minimo di 2,70 metri (un paletto inderogabile da decenni) ai 2,40. Prima quest’ultima altezza era consentita soltanto per corridoi e bagni ma non per i locali dove stanno stabilmente le persone (camere, cucina, saloni etc.).
Tolleranze edilizie Il decreto legge sana le irregolarità sulle volumetrie realizzate con dei limiti inversamente proporzionali alla superfice dell’immobile: il 2% per superfice superiore a 500 metri quadrati; 3% per superfice tra 300 e 500 metri; 4% per superfice tra 100 e 300 metri; 5% per superfice utile inferiore a 100 metri; il 6% sotto i 60 metri.
Sottotetti Per il recupero dei sottotetti sono state consentite deroghe ai limiti di distanza tra case secondo le procedure regionali.