La Nuova Sardegna

Sassari

Che fare se gli alberi coprono il panorama

Che fare se gli alberi coprono il panorama

Le piante sul confine del vicino sono un problema? La tutela del diritto alla vista mozzafiato dipende da alcune variabili

29 gennaio 2014
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Esistono leggi che tutelano il proprietario di un’abitazione nel diritto di panorama? Sette anni fa comprai una casa a Stintino, della quale si vedeva il mare e un pezzo di Asinara. Panorama stupendo che favorì l’acquisto in tempi brevi e con prezzo pieno proprio per la veduta da sogno di cui si godeva. Oggi però il panorama è cambiato: gli alberi dei miei vicini posti tra me e il mare sono cresciuti a dismisura impedendomi totalmente di vedere al di là. Alberi brutti, rinsecchiti e pericolosi, sottoposti a distacco dei rami per il maestrale che li sferza. Chiesta la potatura, mi è stato detto che gli alberi danno ombra per cui impossibile ridurre la loro altezza e chioma. Pensavo di comprare una casa davanti alla loro, ma non trovo nessuno che compri la mia. Tutti infatti richiedono la vista sul mare. Devo rassegnarmi? Posso adire le vie legali?

Il quesito da Lei posto, pur potendo apparire di facile soluzione, si rivela invece più complesso, poiché, per poter rispondere in maniera precisa, sarebbe necessario disporre di informazioni ulteriori che potrebbero incidere significativamente sulla risposta.

Infatti il “diritto di panorama” si sostanzia nel diritto alla particolare vista di cui si gode da una certa proprietà, la tutela del quale potrà articolarsi variamente a seconda delle circostanze ricorrenti. A questa figura non corrisponde una specifica disciplina del Codice Civile: essa viene pertanto regolata dalle norme sulle distanze fra le costruzioni, sulle luci e sulle vedute, nonché dalle disposizioni in tema di diritto di proprietà. In via generale, pertanto troverà applicazione la legge (art. 896 c.c.), che prevede l’obbligo di rispettare le eventuali distanze stabilite dagli usi o regolamenti locali in tema di collocazione di alberi in prossimità del confine tra due fondi o, in mancanza di questi, quelle individuate dallo stesso articolo.

In caso di violazione di tali disposizioni, sarà possibile per il proprietario del fondo adiacente agire in giudizio ed ottenere che gli alberi vengano estirpati o potati. Se invece questi sono stati piantati a distanza considerata regolare secondo i criteri di cui sopra, la loro rimozione potrà essere richiesta a condizione che siano presenti due elementi. Il primo è l’esistenza di una servitù, ovvero un rapporto tra due fondi che consiste nel diritto a godere di una determinata utilità da parte di un fondo (dominante), derivante dall’imposizione di un limite o peso a scapito di un fondo contiguo (servente), che possa essere efficacemente provata in giudizio. Il secondo è dato dalla condotta del proprietario di quest’ultimo fondo che limiti o escluda la visuale di cui gode quello dominante, poiché nella servitù di panorama l’utilità per il proprietario è costituita proprio dalla particolare piacevolezza della visione offerta dal paesaggio circostante. In conclusione, tuttavia, è appena il caso di ribadire che la risposta qui formulata si riferisce all’ipotesi del tutto generale in cui il problema riguardi un’abitazione singola. Per darne una più precisa occorrerebbe invece sapere, per esempio, se questa faccia parte di un complesso costituito da più unità abitative – nel qual caso è possibile che sia lo stesso regolamento condominiale a prevedere una disciplina specifica – o se sussistano regolamenti comunali in proposito. Ancor prima andrebbe inoltre precisato se nell’atto di acquisto si facesse riferimento al panorama e all’esistenza di eventuali vincoli a tutela del diritto allo stesso.

Avvocato Giuseppe Bassu

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