Ecco come riscuotere un credito derivante da una sentenza
Dodici anni fa, nel mio condominio si stabilì di fare dei lavori per sistemare il tetto. Incaricammo un amministratore consegnandogli il primo anticipo. Si pensava di iniziare i lavori a breve,...
Dodici anni fa, nel mio condominio si stabilì di fare dei lavori per sistemare il tetto. Incaricammo un amministratore consegnandogli il primo anticipo. Si pensava di iniziare i lavori a breve, invece l’amministratore ha pensato bene di incassarsi 3 dei 6 assegni, mentre gli altri tre furono bloccati. Nel frattempo è stato denunciato e condannato al risarcimento che non ha pagato. Ora il condominio necessita di lavori urgenti che non possono essere eseguiti perché tre proprietari non posseggono il fondo cassa. Avvocato, come dobbiamo comportarci verso l’amministratore e verso la riparazione del tetto.
Il caso proposto, in verità in maniera confusa, presenta due problematiche: la riscossione di un credito derivante da una condanna e la disciplina dei lavori in condominio.
La condanna al risarcimento del danno fa nascere un credito nei confronti del danneggiato, costituitosi parte civile nel processo penale o parte del processo civile diretto alla liquidazione del danno, che potrà esperire i mezzi di esecuzione per ottenere il pagamento della somma stabilita dal giudice.
Verificata l’assenza di sospensioni e l’esecutività della sentenza, ossia l’idoneità a dispiegare i suoi effetti, è possibile procedere al conseguimento forzato del credito attraverso le forme dell’espropriazione dei beni del debitore. Il procedimento di esecuzione forzata, descritto dal codice di procedura civile, consente di conseguire la somma dovuta mediante la vendita dei beni del debitore. E’ opportuno esaminare la sentenza definitiva e in particolare la data di emissione per calcolare la prescrizione del diritto al risarcimento, dal momento che viene segnalato il trascorrere di ben dodici anni. Andrà, inoltre, esaminata la capacità di pagamento dell’amministratore.
Per quanto riguarda i lavori di riparazione del tetto che devono essere realizzati, l’art. 1123 cod. civ. sancisce il riparto delle spese tra tutti i condomini secondo il criterio della proporzionalità. Naturalmente i lavori devono essere deliberati dall’assemblea e la decisione vincola tutti i condomini, indipendentemente dalle possibilità economiche di qualche condomino.
Ferma l’opportunità di procedere alla riscossione della somma alla quale il vecchio amministratore è stato condannato, i lavori in condominio seguono un percorso autonomo secondo la regolamentazione prevista dal Codice Civile.(Avv. Giuseppe Bassu)