La Nuova Sardegna

La sentenza

I giudici: «I manager della Sogeaal agirono per il bene dell’aeroporto»

di Nadia Cossu
I giudici: «I manager della Sogeaal agirono per il bene dell’aeroporto»

È diventata irrevocabile la sentenza di assoluzione dei giudici di Sassari. Si è conclusa la vicenda giudiziaria a carico di Peralda, Ciaravola e Mascellaro

23 ottobre 2024
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Sassari Con la sentenza di assoluzione emessa lo scorso marzo dai giudici di Sassari e divenuta ora irrevocabile, viene messa la parola fine alla vicenda giudiziaria che aveva interessato ex vertici della Sogeaal (la società che gestisce l’aeroporto di Alghero).

Il collegio presieduto da Giancosimo Mura (a latere Monia Adami e Sara Pelicci) aveva infatti condiviso la tesi della difesa: nessun favoritismo a Blue Air ma solo il disperato tentativo di evitare che la gara per la continuità territoriale relativa al quadriennio 2017-2020 per le tratte “Alghero-Roma Fiumicino” e “Alghero-Milano Linate” andasse deserta. Assolti “perché il fatto non sussiste”: non ci fu, in sintesi, alcuna “turbata libertà del procedimento di scelta del contraente” da parte degli imputati Mario Peralda, ex direttore generale della Sogeaal (la società che gestisce l’aeroporto di Alghero), Raffaele Ciaravola, responsabile “Marketing Aviation” Sogeaal e Roberto Mascellaro, manager della società “Pwc Italia” advisor, incaricata all’epoca dalla Regione per la stesura del cosiddetto bando Turismo (2017).

Un verdetto che aveva accolto in toto la richiesta degli avvocati difensori Nicola Satta (per Peralda), Agostinangelo Marras (per Mascellaro) e Stefano Porcu (per Ciaravola).

«L’insieme unitario di tutti gli elementi di giudizio emersi nel dibattimento – è scritto nelle motivazioni della sentenza depositate – esclude, in relazione a tutti gli imputati, qualsiasi azione idonea a inquinare il contenuto del bando e ad alterare i requisiti e le modalità di partecipazione alla competizione. Le evidenze del processo non possono condurre all’accertamento della responsabilità penale degli imputati per alcuno degli addebiti in contestazione».

A chiedere l’assoluzione, ma con conclusioni differenti, era stato anche il pubblico ministero Angelo Beccu. «I fatti sembrano risolversi in condotte gravemente inopportune sotto il profilo amministrativo – aveva sottolineato nella discussione – in quanto avvenute in modo non pubblico e trasparente. Il fatto, tuttavia, a mio avviso non costituisce reato per mancanza dell’elemento soggettivo, consistente nel dolo specifico (...)».

La turbata libertà del procedimento di scelta del contraente era stata contestata in seguito alle verifiche effettuate sul disciplinare di gara per la continuità territoriale. Dove era stabilito che le compagnie interessate dovessero avere determinati requisiti. La Blue Air si aggiudicò la gara ma secondo le valutazioni degli inquirenti quei requisiti non li avrebbe avuti (tra l’altro la gara non venne mai svolta). Gli avvocati difensori avevano ribadito che le “collusioni” cui aveva fatto riferimento il pm, altro non erano che il tentativo di scongiurare la possibilità che al bando non partecipasse alcuna compagnia aerea. Circostanza, tra l’altro, riconosciuta dallo stesso pubblico ministero che, pur ritenendo “inopportune” le interlocuzioni telefoniche e le corrispondenze e-mail tra gli imputati e i rappresentanti delle compagnie interessate al bando (sarebbero queste le “collusioni”), aveva precisato che gli stessi avevano agito con il solo intento «di estendere la platea dei potenziali partecipanti al bando di gara, rendendolo quanto più possibile appetibile, senza per questo preselezionarne alcuni a svantaggio di altri».

Sul punto entrano nel merito i giudici che, riferendosi proprio al contenuto di quelle conversazioni, lo definiscono «mai criptico e anzi sempre disvelato e trasparente». Esprimevano, gli interlocutori «la preoccupazione di evitare che lo stesso bando andasse deserto, vanificando la volontà comune e istituzionale (della Regione) di favorire la destagionalizzazione turistica e di garantire la continuità territoriale aerea». In sintesi: «La valutazione della prova costituitasi nel dibattimento – secondo i giudici – non consente di accertare alcuna condotta collusiva o fraudolenta. Al contrario, il contenuto complessivo di tutte le acquisizioni denota, in termini espliciti e inequivoci, uno sforzo comune condiviso a tutti i livelli» per raggiungere gli scopi istituzionali.

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