Omar Chessa: «La decadenza di Todde non è giustificata»
Professore ordinario di diritto costituzionale a Sassari: «Servono fatti gravi»
Cagliari Omar Chessa è da 19 anni ordinario di diritto costituzionale a Sassari. Di recente ha rappresentato insieme ai colleghi Deffenu e Saitta la Regione nel ricorso, poi vinto, sulla legge di applicazione dell’autonomia differenziata. In questa intervista Chessa interviene sul valore del pronunciamento del collegio, su quali potranno essere gli scenari futuri e quali saranno gli attori in gioco.
Professore, la sanzione della decadenza, assunta dal collegio, sarebbe comunque giustificata, a suo avviso?
«Direi di no. L’ordinanza del Collegio regionale di garanzia elettorale ha rilevato alcune irregolarità nella presentazione del rendiconto elettorale: le più importanti sono la mancata nomina del mandatario, la mancata apertura di un conto corrente dedicato, alle quali se ne riconnettono altre. Nessuna di esse, tuttavia, giustifica la sanzione della decadenza».
Su cosa fonda la sua conclusione?
«Sul dettato legislativo vigente, il quale prevede la sanzione della decadenza soltanto in due casi espressamente tipizzati: nel caso di mancato deposito della dichiarazione sulle spese elettorali a seguito di diffida a depositare ai sensi del comma 8, articolo 15 della legge nazionale 515 del 1993; e nel caso di superamento dei limiti massimi di spesa consentiti, ai sensi del comma 9 della stessa legge. Ma nessuna di queste due irregolarità è stata contestata alla presidente Todde. Non per caso nell’ordinanza del Collegio non sono mai richiamate le disposizioni che ho indicato sopra. È stato richiamato, invece, soltanto il comma 7, il quale si limita genericamente a disporre che le irregolarità comportano la decadenza «nei casi espressamente previsti nel presente articolo»: ma ripeto, questi casi sono soltanto quelli dei commi 8 e 9. Non basta il compimento di un’irregolarità qualsiasi perché si abbia decadenza».
Un’altra questione è cosa deve fare il Consiglio regionale a fronte della decisione del Collegio di garanzia.
«Qui entriamo in un campo più delicato, ma non indefinibile. La legge regionale 1 del 1994, che applica alcune norme della legge nazionale 515, dispone che l’ordinanza sia comunicata al «presidente del Consiglio regionale, che pronuncia la decadenza ai sensi del proprio regolamento». Mi pare incontroverso, anche alla luce dei precedenti, che la pronuncia consiliare sia un atto dovuto, tanto più che il Consiglio regionale non ha i medesimi poteri di autodichia del Parlamento nazionale (una prerogativa che spetta, infatti, soltanto agli organi costituzionali). Tuttavia, c’è una differenza di non poco conto rispetto ai casi conosciuti sinora...».
In cosa consiste?
«Se un consigliere regionale o comunale “qualsiasi” è dichiarato decaduto, può sempre essere riammesso dall’assemblea di appartenenza a seguito di pronuncia giurisdizionale che attesti l’illegittimità del provvedimento decadenziale. Ma nel nostro caso stiamo parlando del Presidente della Regione, la cui decadenza comporta automaticamente lo scioglimento del Consiglio regionale e l’indizione di nuove elezioni. Insomma, si avrebbero effetti irreversibili, la cui sanabilità è dubbia. E dunque, anche se la dichiarazione consiliare della decadenza è atto dovuto, occorre però accertarsi che sia effettivamente “dovuto” e non già basato su interpretazioni dubbie della legge: una certezza che può provenire soltanto da una pronuncia giurisdizionale definitiva»