Adiconsum vince il ricorso contro Abbanoa, la prescrizione sale a 10 anni
Il gestore unico dovrà restituire quanto riscosso a titolo di quota fissa nei periodi in cui è stata somministrata acqua non potabile
Cagliari La Corte d’Appello di Cagliari con la sentenza pubblicata in data 11 aprile 2025 dà ragione agli utenti del servizio idrico integrato che hanno promosso e aderito all’azione di classe nei confronti di Abbanoa intentata da Adiconsum Sardegna contro il gestore unico per aver somministrato acqua non potabile.
La Corte, infatti, in accoglimento dell’appello proposto da Adiconsum e dai cittadini di Castelsardo che hanno promosso l’azione di classe patrocinata dall’avvocato Franco Dore, ha stabilito che il diritto degli stessi di poter richiedere il risarcimento del danno si prescrive nel termine di dieci anni dalla data in cui è stata erogata acqua non potabile e non nel termine di ventisei mesi come aveva, invece, erroneamente stabilito il Tribunale ritenendo il servizio idrico un bene di consumo. Ciò significa che le richieste avanzate per il tramite di Adiconsum, sia dai proponenti dell’azione di classe che da coloro che hanno aderito successivamente all’iniziativa, dovranno trovare accoglimento non essendo affatto colpiti dall’effetto estintivo della prescrizione.
Nell’accogliere le richieste formulate dall’avvocato Dore, la Corte d’Appello ha anche rigettato l’impugnazione proposta da Abbanoa che chiedeva di essere dichiarata esente da ogni responsabilità, in quanto mero gestore del servizio, e di scaricare le stesse nei confronti di Egas e, dunque, dei Comuni e della Regione. Al contrario la Corte ha affermato che Abbanoa è «rimasta inadempiente rispetto agli obblighi di servizio che gravano sulla stessa, avendo fornito acqua non potabile» e dunque un bene non idoneo all’uso al quale era destinato e ha posto in chiara evidenza che «rientra nei compiti della società erogatrice – unica controparte dell’utente nel contratto di somministrazione – quello di curare la conservazione dei beni concessi in uso mediante gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere inerenti il servizio».
La Corte d’appello, inoltre, anche in questo caso modificando la decisione assunta dal Tribunale di Cagliari, ha fissato, quale criterio di calcolo per il risarcimento del danno subito dagli utenti, in via equitativa, l’importo di € 0,420 per ogni giorno di mancata erogazione di acqua potabile per ogni componente del nucleo familiare servito dalla singola utenza.
Abbanoa, inoltre, è tenuta alla restituzione di quanto riscosso dagli utenti a titolo di quota fissa nei periodi in cui vi è stata la somministrazione dell’acqua non potabile.
La Corte d’appello, da ultimo, ha condannato Abbanoa al pagamento dei due terzi delle spese del giudizio disponendo la compensazione delle stesse nella misura di un terzo.
La causa a questo punto ritornerà nell’aula del Tribunale di Cagliari il quale, ove non vi fossero intese conciliative tra le parti, dovrà pronunciare sentenza di condanna nei confronti di Abbanoa, disponendo in capo alla stessa il risarcimento del danno patito dagli utenti e la restituzione della quota fissa per i periodi di erogazione di acqua non potabile, utilizzando i parametri dettati dalla Corte di Appello. L’udienza è fissata per la data del prossimo 15 maggio.